(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 16 luglio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, che, in attuazione dell'Art. 7 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, determina, alla tavola 6-fig. 1, le caratteristiche dei distintivi di grado degli appartenenti ai corpi ed ai servizi della polizia comunale; Visto l'Art. 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, recante «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002», che prevede che «Le caratteristiche (...) dei distintivi di grado appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale (...) sono determinate con regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale»; Visto l'Art. 10 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, che prevede che il «Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale» formuli proposte relative alle caratteristiche dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia municipale; Vista la proposta formulata dal «Comitato tecnico consultivo per la polizia municipale» nella seduta del 9 maggio 2003; Ritenuto opportuno stabilire l'entrata in vigore del regolamento dal giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; Preso atto che l'entrata in vigore delle norme regolamentari in oggetto determina, ai sensi del citato Art. 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il venir meno dell'applicazione di quanto previsto dalla Tavola 6-fig. 1 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche dei distintivi di grado; Visto l'Art. 4, comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1832 del 30 maggio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per la determinazione delle caratteristiche dei distintivi di grado per gli appartenenti ai corpi ed ai servizi di polizia municipale nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia», di cui all'Art. 3, comma 15 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. Si da' atto che l'entrata in vigore delle norme regolamentari in oggetto determina, ai sensi del citato Art. 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, il venir meno dell'applicazione di quanto previsto dalla Tavola 6-Fig. 1, della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, in ordine alle caratteristiche dei distintivi di grado. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 17 giugno 2003 ILLY